Precisiamo

Il Servizio  di elaborazione dati è un’ attività di natura meramente materiale non intellettuale.

Da ciò consegue che il C.E.D. può provvedere alla elaborazione della contabilità aziendale, paghe, archiviazione, data-entry, mentre per tutte le altre attività, che necessitano di una prestazione intellettuale (interpretativa,valutativa) è necessario il supporto di un professionista.
Nella redazione delle dichiarazioni, peraltro, l’opera di un professionista qualificato è sancita da disposizioni di legge (dlgs 241/97) sia per l’apposizione del visto di conformità sia ai fini della certificazione tributaria.
Altresì inibita ai Ced, poiché riservata ai professionisti risulta l’asseverazione agli studi di settore, così come riservata ai professionisti risulta la redazione di buste paga.
D’altro canto, come ha recentemente avuto modo di affermare la Cassazione (Cass. civ, sez. 3, n. 163 del 10/01/96) , l’elaborazione dati non è da ritenersi sempre e comunque attività di natura manuale, è limitata a funzioni di calcolo e stampa, ma detta manualità va valutata caso per caso a seconda delle prestazioni effettuate e dell’apporto intellettuale necessario per effettuare la fase di elaborazione; in questi casi è necessaria la presenza nella struttura di un professionista
.”

Pertanto, l’incompatibilità non si ravvisa nel caso in cui l’attività consista in forma societaria nell’esercizio di società cosiddette “di mezzi” o “di servizi”.
Sono tali le società che svolgono a titolo semplificativo attività quali la tenuta della contabilità generale o IVA, la domiciliazione e la segreteria societaria, la tenuta della contabilità paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, etc. (escluse tutte le attività a componente intellettuale, tipiche ed esclusive della sfera professionale), l’attività professionale può quindi essere legittimamente affiancata da un C.E.D.  per le aree  di attività (contabili, fiscali, paghe, archiviazione).